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Akragas deferita per inadempienze. Si teme una penalizzazione

Scritto da  Set 26, 2016

All’indomani della vittoria sul Catania sull’Akragas arriva la notizia del deferimento alla sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale. Su segnalazione della Covisoc, il club biancazzurro è stato deferito per inadempienze. Insieme all’Akragas ci sono Messina, Casertana, Maceratese e Lucchese. In arrivo punti di penalizzazione? Ecco il comunicato integrale:

Il Procuratore Federale, su segnalazione della Co. Vi. Soc.,  ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Silvio Alessi, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro- tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l. e Peppino Tirri, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., per “aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di  350 mila euro sopra indicata.

Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La Società S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.r.l. è stata deferita per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. ALESSI SILVIO, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., dal sig. TIRRI PIERINO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro. con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva".

 

 

Ultima modifica il Lunedì, 26 Settembre 2016 19:01
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